Danni causati dalla selvaggina

Danni provocati dalla selvaggina: chi paga?
L’Ufficio Agricoltura, a seguito di richieste che pervengono da agricoltori e privati cittadini, comunica che, ai sensi della L.R. 26/93 e successive modifiche, i danni provocati da parte di specie appartenenti alla fauna selvatica e domestica rinselvatichita vengono risarciti secondo il disposto di cui al Regolamento allegato alla Deliberazione del Consiglio Provinciale N. 20 del 28 giugno 2007.
Scarica qui il Regolamento e il modulo necessario per la richiesta di risarcimento.
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e trasmesso, unitamente a copia di un documento di identità del dichiarante, entro otto giorni dal verificarsi dell’avvenimento dannoso.
Qualora il danno si manifesti nell’ultima fase di maturazione del prodotto, la denuncia deve essere inoltrata a mezzo telegrafico, e che è fatto obbligo, al fine di consentire ai periti un puntuale rilievo dei danni denunciati, di differire la raccolta del prodotto danneggiato di almeno tre giorni dalla data di invio del telegramma. Infine va ricordato che non verranno prese in considerazione denunce presentate dopo la raccolta o l’asportazione del prodotto dal terreno. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Ufficio Agricoltura nei normali orari di servizio.
NON VERRANNO RISARCITI I DANNI
provocati all’interno di:
· Parchi nazionali.
· Parchi naturali regionali.
· Riserve naturali.
· Fondi chiusi.
· Fondi agricoli sottratti alla gestione programmata della caccia .
. Aziende faunistico-venatorie.
· Aziende agrituristico-venatorie.
· Zone per l’addestramento dei cani e per le prove cinofile.
né i danni
· Ai boschi.
· Agli orti.
· Ai giardini, siano essi pubblici o privati.
· Agli animali da cortile.
· All’ittiofauna presente nei corsi d’acqua, nei laghi naturali e artificiali, negli allevamenti ittiogenici e nei centri privati di pesca.
· Agli animali in allevamento in regime di stabulazione o semi stabulazione
· Ai fabbricati, alle strutture e ai mezzi agricoli.
· Alle scorte delle aziende agricole.
· Ai nuovi impianti che fruiscono di finanziamenti CEE, i quali debbono già prevedere nella domanda di contributo le opere di difesa dei danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica rinselvatichita.
I danni periziati entro la somma di Euro 100,00 (cento) non sono ammessi all’indennizzo.