Danni provocati dalla selvaggina: chi paga?
L’Ufficio Agricoltura, a seguito di richieste che pervengono da agricoltori e privati cittadini, comunica che, ai sensi della L.R. 26/93 e successive modifiche, i danni provocati da parte di specie appartenenti alla fauna selvatica e domestica rinselvatichita vengono risarciti secondo il disposto di cui al Regolamento allegato alla Deliberazione del Consiglio Provinciale N. 20 del 28 giugno 2007.
Scarica qui il Regolamento e il modulo necessario per la richiesta di risarcimento. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e trasmesso alla Provincia di Brescia, unitamente a copia di un documento di identità del dichiarante, entro otto giorni dal verificarsi dell’avvenimento dannoso.
Qualora il danno si manifesti nell’ultima fase di maturazione del prodotto, la denuncia deve essere inoltrata a mezzo telegrafico, e che è fatto obbligo, al fine di consentire ai periti un puntuale rilievo dei danni denunciati, di differire la raccolta del prodotto danneggiato di almeno tre giorni dalla data di invio del telegramma.
I danni periziati entro la somma di Euro 100,00 (cento) non sono ammessi all’indennizzo.
E' inoltre possibile richiedere l'intervento della Polizia Provinciale per l'abbattimento dei cinghiali che provocano danni alle coltivazioni agricole.
NON VERRANNO RISARCITI DALLA PROVINCIA DI BRESCIA I DANNI provocati all’interno di:
Regolamento e modulo per la richiesta di risarcimento danni |